“Al fine di promuovere e sostenere l’imprenditoria, di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare la protezione adeguata dei consumatori, degli investitori e del mercato dei capitali […] il Ministro dell’economia e delle finanze, […] adotta, […] uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (Fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. […]”.
Queste alcune delle parole contenute nel cosiddetto Decreto Crescita 2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale che sancisce l’introduzione, in Italia, di una sandbox per facilitare lo sviluppo del Fintech, e cioè della possibilità per le aziende di disporre di un ambiente isolato e sicuro, dove gli sviluppatoritestino nuovi programmi prima della fase finale di deployment e quindi del suo lancio. Sandbox e Fintech però a guardarli bene non hanno un legame così stretto, o meglio, si potrebbe pensare che questi abbiano a che fare con il tech nel settore e che quindi possano rientrare alla stregua della Blockchain o simili. Per avere una visione completa della questione si deve infatti parlare di regulatory Sandbox e cioè del fatto che la Sandbox sia in realtà inerente ad aspetti strettamente giuridici e regolamentari relativi al Fintech.
Analizziamo più nel dettaglio la questione: al di là degli aspetti innovativi e futuristici, le questioni regolamentari costituiscono il nodo centrale dello sviluppo del fintech. La vera sfida per il pieno sviluppo di questo mercato si gioca infatti in ambito normativo, prima ancora che tecnologico ed economico. Le innumerevoli opportunità offerte dal fintech sono ormai note, spaziando dall’equity crowdfunding alle Ico, dai pagamenti elettronici ai bitcoin, dal trading online fino ad arrivare alla robo-advisory. Quando però il concetto di industria si evolve così rapidamente, comprese quindi le aziende e le tecnologie al suo interno, non è sempre chiaro se e in che misura debbano essere applicate le necessarie regolamentazioni e questo genera enormi rischi soprattutto in ambiti quali quello del Fintech, terreno di possibili prede o attori di frodi, attacchi informatici o riciclaggio. Una sandbox regolativa è quindi un ambiente strutturato e controllato all’interno del quale le normative possono essere formulate a un ritmo piuttosto elevato ma in cui le aziende abbiano il tempo di sviluppare ulteriori innovazioni.
È altrettanto chiaro, però, che tutto ciò non può esser realizzato mediante una semplice estensione delle regole valide per la finanza tradizionale alla finanza tecnologica. Come evidenziato dal piano d’azione fintech 2018 della Commissione europea, il legislatore deve cercare di mantenere un approccio veloce, globale e proporzionato. Un eccesso di regole frammentate rischierebbe di portare allo stallo del sistema, e in tema di proporzionalità, i criteri con cui tali regolamenti devono essere adottati sono relativi a:
- Un periodo di durata massima della sperimentazione di diciotto mesi
- Requisiti patrimoniali ridotti
- Adempimenti semplificati e proporzionati rispetto l’attività che si vuole intraprendere
- Tempi ridotti per le procedure amministrative
- Definizione di perimetri specifici di operatività
In sintesi quando sentiamo parlare di Sandbox si intendono ambienti strutturati di test dove le innovazioni fintech possono essere verificate in collaborazione con le autorità di vigilanza, che mantengono un margine di discrezione e flessibilità nell’adozione delle regole, e con una ristretta cerchia di clienti finali, edotti del fatto che i prodotti da loro utilizzati sono ancora in fase di sperimentazione. E’ inoltre previsto che le misure di controllo, che hanno carattere temporaneo, possano essere differenziate a seconda dei casi specifici, ma debbano comunque garantire l’adeguata informazione dei consumatori ed investitori ed il corretto funzionamento del mercato.
Per l’ammissione alla sperimentazione viene tuttavia dato ampio potere alle singole autorità di adottare le iniziative più adeguate al fine del suo svolgimento, anche autorizzando temporaneamente i soggetti che abbiano completato la stessa ad operare sui mercati, in attesa degli eventuali adeguamenti normativi.
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